Domenica 27 Settembre 2026
Massimo Di Lauro
Oggi, 27 settembre, sono settant'anni dalla morte di Piero Calamandrei.
Per il grande pubblico il suo nome evoca immediatamente la nostra Costituzione, di cui fu uno dei grandi padri.
Senza in alcun modo sminuire il ruolo che egli ebbe nello studio e nell'elaborazione della nostra Magna Charta, è necessario ricordare che Calamandrei è stata una figura centrale della scienza giuridica del Novecento. E non solo: è stato avvocato sommo (celebre l'arringa in difesa di Danilo Dolci), scrittore, uomo politico, letterato (il non dimenticabile "Inventario della casa di campagna" è il punto di arrivo di un'esperienza di prosatore arguto ed elegante). Si tratta di figure solo apparentemente distanti l'una dall'altra ma che poi si componevano in un unico, irripetibile personaggio.
Nato a Firenze il 21 aprile 1889, si laureò a Pisa nel 1912 sotto la guida di Carlo Lessona. Dotato di ingegno giuridico precoce, pubblicò il suo primo articolo sul tema della "chiamata in garanzia" nello stesso anno della laurea, anticipazione dell'omonima monografia uscita l'anno successivo. Nel 1919 fu chiamato a ricoprire la cattedra di procedura civile, prima all'Università di Siena, dal 1919 al 1923; poi di Firenze, di cui fu anche Rettore per pochi mesi, nel 1943, e dopo il 28 agosto 1944. Autore di centinaia di articoli e saggi giuridici che nel loro insieme costituiscono un'opera monumentale, in parte pubblicati sulla Rivista di diritto processuale civile, fondata nel 1924 da Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti, Calamandrei aveva già scritto, nel 1920, due poderosi volumi sulla "Cassazione civile", che contenevano in nuce la qualità e i pregi di tutta la sua produzione dell'età matura: il rigore logico nello studio e nell'analisi degli istituti giuridici alla luce dei loro dati storici, mezzo insostituibile per rintracciare quel filo profondo che ne attraversa l'evoluzione, scoprendone la ragione intima e la vera essenza.
È del 1939 il saggio "Il giudice e lo storico", un tema caro ai suoi studi giovanili, che meritò l'attenzione di Croce. In questo saggio Calamandrei, animato da una fervida passione per la giustizia attraverso la legge, ricerca il senso vivo di quest'ultima nel "nesso tra il giudice e la società in cui lo stesso giudica e vive". Sono due riferimenti essenziali: il primo spinge Calamandrei a concentrare l'attenzione sull'assoluta specificità del lavoro giuridico e giudiziario. Il secondo ne porta a rilevare l'estrema concretezza con cui egli percepisce ed elabora i problemi del diritto e della giustizia. Su questo secondo aspetto la lezione di Calamandrei è estremamente attuale, e non solo per i tecnici del diritto. Basterà accennare alla tesi che traduce in esigenze inaggirabili della società i canoni giuridici da lui studiati: l'assunto che "la distinzione tra questione di fatto e questione di diritto, esatta in teoria, è in pratica fallace"; o l'affermazione per cui "rappresentare la sentenza come una progressione di sillogismi a catena significa non vedere la sentenza viva, ma solo la sua spoglia, il suo scheletro, la sua mummia". Per Calamandrei anche nel suo "giudizio di opportunità e di equità il giudice deve essere guidato da quei criteri di ragione e di esperienza che la sua coscienza deve attingere dalla coscienza giuridica e morale del popolo di cui egli fa parte". Questo saggio, in cui ritorna spesso il motivo illuministico della fede nella ragione, segna la cifra del modo di pensare il diritto da parte del grande giurista. Cifra che lo avrebbe accompagnato nella sua lunga carriera universitaria, vissuta sempre con uno straordinario rigore scientifico, non meno che nella sua intensa e generosa attività di avvocato.
Merita in proposito ricordare che già in un precedente saggio del 1935, "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" (esempio insuperato di prosa letteraria in bilico tra coraggio, ironia e ilarità sul mondo giudiziario), Calamandrei aveva esplorato a tutto campo i costumi e la psicologia dei giudici e degli avvocati, rivelando anche qui un profondo amore per il mestiere di fare giustizia e per coloro che vi contribuiscono.
Intanto, giunta a piena maturazione la riforma del processo civile, Calamandrei fu invitato dal ministro Grandi ad elaborare, insieme con Redenti, Carnelutti e Conforti, il testo legislativo del nuovo codice di procedura civile, cui vanno collegate "Le istituzioni del processo civile", divise in due parti, da lui pubblicate nel 1941 e nel 1944.
Abbiamo detto all'inizio che Calamandrei si presenta nella sua opera e nella sua vita come figura di varie esperienze. Tra queste non poteva mancare quella di uomo politico.
L'immane catastrofe della seconda guerra mondiale e la morte del fascismo portarono Calamandrei a partecipare alla vita pubblica e il suo nome fu conosciuto nel Paese come non lo era stato prima.
La sua figura uscì dalle aule universitarie e giudiziarie per assumere un inconfondibile rilievo alla ribalta nazionale. Membro della Consulta Nazionale, che operò fino al maggio del 1946, fu deputato dell'Assemblea costituente, che elaborò e approvò la Costituzione repubblicana. Durante i lavori della Costituente prese posizione per l'indipendenza della magistratura, per il divieto dei magistrati di appartenere a partiti politici, per il giudice precostituito per legge, per la riparazione delle vittime degli errori giudiziari, per il concorso, ovviamente aperto anche alle donne, come presupposto per l'ingresso in magistratura, per il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, per l'affermazione e la concreta attuazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali.
Tra i numerosi scritti politici, che pubblicò prevalentemente su "Il Ponte", la rivista da lui ideata e fondata nel 1945, va segnalato quello su "La Costituzione e le leggi per attuarla" (1955), in cui Calamandrei, che si era battuto per la piena attuazione della Carta che il popolo italiano si era liberamente data, manifestò la sua delusione per la mancata realizzazione di certe affermazioni solenni in essa contenute, come il diritto al lavoro e il diritto allo studio, che ancora oggi sembrano appartenere più alla retorica politica che alla legislazione.
Norberto Bobbio ha giustamente scritto che, pur essendo stato uno scrittore politico, Calamandrei non ha elaborato mai una vera e propria dottrina politica, perché da giurista si preoccupò piuttosto "delle impalcature, degli strumenti giuridici più adatti per assicurare lo sviluppo di una democrazia reale e non soltanto formale in Italia, nonché l'instaurazione di una pace stabile nell'ordine internazionale".
In effetti Calamandrei credeva fermamente nel valore etico dello Stato di diritto e cioè (ancora Bobbio) "dello Stato che attraverso il principio di legalità assicura il beneficio della certezza del diritto, prima condizione di ogni libertà".
Di fronte alle inevitabili ferite della società, Calamandrei ci ha lasciato dunque una lezione, un monito, che abbiamo il dovere di non dimenticare.
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